statuto dell'Associazione "Amici del Po"


Art. 1


1- E’ costituita l’Associazione denominata “AMICI DEL PO CHIVASSO” con sede legale presso la “Bocciofila La Tola” in Via Orti n. 40 Chivasso (To).
2- La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e la sua durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 2 - SCOPI E FINALITA'

1- L'Associazione si propone di:
a) sensibilizzare la popolazione al rispetto dei fiumi e delle aree fluviali;
b) promuovere lo studio e la conoscenza delle caratteristiche ambientali ed idrauliche dell’area fluviale del Po nel tratto chivassese;
c) favorire una fruizione responsabile dell’area fluviale tramite l’organizzare di escursioni, attività di didattica ambientale, l’uso di imbarcazioni e lo sviluppo di tracciati ciclo pedonali;
d) promuove attività culturali inerenti le iniziative dell'Associazione;
e) organizzare e realizzare mostre, convegni, manifestazioni inerenti l’oggetto sociale;
f) promuovere rapporti con lo Stato, i Comuni, Enti Pubblici e privati, Associazioni, Agenzie turistiche:
g) collaborare con le autorità di protezione civile.
2- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione unicamente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti.
3- L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo. Agli aderenti possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa presentazione di documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Direttivo dell'Associazione.
4- E' vietato distribuire, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durate la vita dell'Associazione.

Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE

1- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31dicembre di ciascun anno.
3- Al termine di ogni esercizio l'Associazione redige il rendiconto economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Art. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

1- Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione gli associati fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa.
2- Gli associati si distinguono in:
- Associati Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita)
- Associati Sostenitori (coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie);
- Associati Onorari (coloro che vengono nominati tali dall’assemblea per particolari meriti acquisiti nella vita dell’Associazione)

Art. 5 - CRITERI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO

1- L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione di apposita domanda, anche verbale, da parte degli interessati.
2- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso.
3- Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia l'assemblea.
4- La qualità di associato si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi regolamentari.
5- L'esclusione dell’associato è deliberata dall'Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
6- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dell’associato deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere di ciascun anno.
7- L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO

1- Gli associati sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente art.5.
2- Gli associati hanno diritto;
a) a partecipare a tutte le attività proposte dall'Associazione;
b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
3- E' assolutamente vietato l'uso improprio del nome e del simbolo dell'Associazione, salvo autorizzazione scritta da parte del Direttivo.

Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1- Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.

Art. 8 - L'ASSEMBLEA

1- L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.
2- L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e l'avviso ai soci verrà diramato tramite comunicazione scritta in forma cartacea o digitale, oppure tramite affissione presso la bacheca dell’associazione, otto giorni prima della riunione.
3- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
- approva il bilancio
- nomina i componenti del Direttivo
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
4- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Direttivo, che la presiede, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del Direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità.
5- L'Assemblea straordinaria delibera sulle variazioni dello statuto e dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione
6- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in assenza del Presidente del Direttivo, sono presiedute dal Vice Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Direttivo eletto dai presenti.
7- Le convocazioni devono essere effettuate nei modi previsti dal comma 2 di quest’articolo. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati e l'intero Direttivo.
8- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1-Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore ad 15, nominati dall'assemblea degli associati. Il primo direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente gli associati, in regola con il versamento della quota associativa.
2- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
3- Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo stesso può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino alla scadenza ordinaria delle altre persone formanti il Consiglio Direttivo. Qualora nell’arco dei quattro anni fosse opportuno nominare nuovi membri nel Consiglio Direttivo, questi nuovi membri decadranno insieme a coloro che erano già stati nominati.
4 - Al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- predisporre il bilancio consuntivo e redigere quello preventivo, quest’ultimo da redigersi entro il 28 febbraio di ogni anno;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- stabilire l'entità della quota associativa, salvo approvazione delle stesse da parte dell’Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli adempimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione compresa la stesura di regolamenti di gestione interna che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
5- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro più anziano.
6- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola mediante posta, o comunicazione elettronica, oppure con affissione in bacheca ogni volta il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni in prima convocazione con la presenza della maggioranza di tutti i suoi membri, in seconda convocazione con la maggioranza dei membri presenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Art. 10 - IL PRESIDENTE

1- Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Direttivo nonché l'assemblea dei soci.
2- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associaizone di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.
3- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'assemblea immediatamente successiva.

Art. 11 - GRATUITA' DELLA CARICHE ASSOCIATIVE

1- Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi previsti per gli associati a copertura delle spese.

Art. 12 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

1- In caso di scioglimento dell'Associazione con la maggioranza prevista dell’art. 8 comma 8 da parte dell’Assemblea Straordinaria, il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione di volontariato con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.

Art. 13 - RINVIO

1- Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia.

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