Art. 1
1- E’ costituita l’Associazione denominata “AMICI
DEL PO CHIVASSO” con sede legale presso la “Bocciofila La
Tola” in Via Orti n. 40 Chivasso (To).
2- La durata dell'Associazione è fissata fino al 31 dicembre
2050 e la sua durata potrà essere prorogata con deliberazione
dell'Assemblea ordinaria.
Art. 2 - SCOPI E FINALITA'
1- L'Associazione si propone di:
a) sensibilizzare la popolazione al rispetto dei fiumi e delle aree
fluviali;
b) promuovere lo studio e la conoscenza delle caratteristiche ambientali
ed idrauliche dell’area fluviale del Po nel tratto chivassese;
c) favorire una fruizione responsabile dell’area fluviale tramite
l’organizzare di escursioni, attività di didattica ambientale,
l’uso di imbarcazioni e lo sviluppo di tracciati ciclo pedonali;
d) promuove attività culturali inerenti le iniziative dell'Associazione;
e) organizzare e realizzare mostre, convegni, manifestazioni inerenti
l’oggetto sociale;
f) promuovere rapporti con lo Stato, i Comuni, Enti Pubblici e privati,
Associazioni, Agenzie turistiche:
g) collaborare con le autorità di protezione civile.
2- Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione
unicamente tramite le prestazioni gratuite fornite dai propri aderenti.
3- L'attività degli aderenti non può essere retribuita
in alcun modo. Agli aderenti possono soltanto essere rimborsate dall'Associazione
le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata,
previa presentazione di documentazione ed entro limiti preventivamente
stabiliti dal Direttivo dell'Associazione.
4- E' vietato distribuire, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve
o capitale durate la vita dell'Associazione.
Art. 3 - RISORSE ECONOMICHE
1- L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e
per l’organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività
da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività
o progetti;
d) donazioni e lasciti testamentari;
e) rimborsi derivanti da convenzioni;
f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
2- L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente
il 1° gennaio e il 31dicembre di ciascun anno.
3- Al termine di ogni esercizio l'Associazione redige il rendiconto
economico e finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea
dei soci entro il mese di febbraio dell'anno successivo.
Art. 4 - MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE
1- Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione
gli associati fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano
a contribuire alla realizzazione degli scopi della stessa.
2- Gli associati si distinguono in:
- Associati Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente
stabilita)
- Associati Sostenitori (coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano
contribuzioni volontarie straordinarie);
- Associati Onorari (coloro che vengono nominati tali dall’assemblea
per particolari meriti acquisiti nella vita dell’Associazione)
Art. 5 - CRITERI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELL’ASSOCIATO
1- L'ammissione ad associato è subordinata alla presentazione
di apposita domanda, anche verbale, da parte degli interessati.
2- Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nell'elenco
degli associati, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso.
3- Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia
l'assemblea.
4- La qualità di associato si perde:
a) per recesso;
b) per mancato versamento della quota associativa;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
d) per persistenti violazioni degli obblighi regolamentari.
5- L'esclusione dell’associato è deliberata dall'Assemblea
degli associati su proposta del Consiglio Direttivo.
6- In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati
per iscritto all’associato, gli addebiti che allo stesso vengono
mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dell’associato
deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due
mesi prima dello scadere di ciascun anno.
7- L’associato receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla
restituzione delle quote associative versate.
Art. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELL’ASSOCIATO
1- Gli associati sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente art.5.
2- Gli associati hanno diritto;
a) a partecipare a tutte le attività proposte dall'Associazione;
b) a partecipare all'assemblea con diritto di voto;
c) ad accedere alle cariche associative.
3- E' assolutamente vietato l'uso improprio del nome e del simbolo dell'Associazione,
salvo autorizzazione scritta da parte del Direttivo.
Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
1- Sono organi dell'associazione:
- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente.
Art. 8 - L'ASSEMBLEA
1- L'Assemblea è composta da tutti gli associati e può
essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi
rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta.
Ogni associato non può ricevere più di una delega.
2- L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno e l'avviso
ai soci verrà diramato tramite comunicazione scritta in forma
cartacea o digitale, oppure tramite affissione presso la bacheca dell’associazione,
otto giorni prima della riunione.
3- L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione
ed inoltre:
- approva il bilancio
- nomina i componenti del Direttivo
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
- delibera l'esclusione dei soci dall'Associazione
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati.
4- L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Direttivo,
che la presiede, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio
ed ogni qualvolta lo stesso presidente o almeno tre membri del Direttivo,
o un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità.
5- L'Assemblea straordinaria delibera sulle variazioni dello statuto
e dell'atto costitutivo, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga
della durata dell'Associazione
6- L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, in assenza del Presidente
del Direttivo, sono presiedute dal Vice Presidente e in assenza di entrambi
da altro membro del Direttivo eletto dai presenti.
7- Le convocazioni devono essere effettuate nei modi previsti dal comma
2 di quest’articolo. In difetto di convocazione saranno ugualmente
valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli
associati e l'intero Direttivo.
8- Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione
riguardante l'eventuale scioglimento anticipato dell'Associazione e
relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata
con la presenza ed il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Art. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO
1-Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non
inferiore a cinque e non superiore ad 15, nominati dall'assemblea degli
associati. Il primo direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per quattro anni
e sono rieleggibili. Possono far parte del Consiglio Direttivo esclusivamente
gli associati, in regola con il versamento della quota associativa.
2- Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice
Presidente, un Tesoriere e un Segretario.
3- Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti
il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo
stesso può provvedere alla sostituzione nominando il primo tra
i non eletti che rimane in carica fino alla scadenza ordinaria delle
altre persone formanti il Consiglio Direttivo. Qualora nell’arco
dei quattro anni fosse opportuno nominare nuovi membri nel Consiglio
Direttivo, questi nuovi membri decadranno insieme a coloro che erano
già stati nominati.
4 - Al Consiglio Direttivo spetta di:
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- predisporre il bilancio consuntivo e redigere quello preventivo, quest’ultimo
da redigersi entro il 28 febbraio di ogni anno;
- nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario;
- stabilire l'entità della quota associativa, salvo approvazione
delle stesse da parte dell’Assemblea;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli adempimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione
compresa la stesura di regolamenti di gestione interna che non siano
spettanti all'Assemblea dei soci.
5- Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso
di sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal membro
più anziano.
6- Il Consiglio Direttivo è convocato di regola mediante posta,
o comunicazione elettronica, oppure con affissione in bacheca ogni volta
il Presidente o, in sua vece, il Vice Presidente, lo ritengano opportuno,
o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume
le proprie deliberazioni in prima convocazione con la presenza della
maggioranza di tutti i suoi membri, in seconda convocazione con la maggioranza
dei membri presenti e il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 10 - IL PRESIDENTE
1- Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di
presiedere lo stesso Direttivo nonché l'assemblea dei soci.
2- Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’associaizone
di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento
le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal
Consiglio Direttivo.
3- Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica
allo stesso dei provvedimenti adottati nell'assemblea immediatamente
successiva.
Art. 11 - GRATUITA' DELLA CARICHE ASSOCIATIVE
1- Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo rimborsi
previsti per gli associati a copertura delle spese.
Art. 12 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
1- In caso di scioglimento dell'Associazione con la maggioranza prevista
dell’art. 8 comma 8 da parte dell’Assemblea Straordinaria,
il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione di volontariato
con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità.
Art. 13 - RINVIO
1- Per quanto non espressamente riportato in questo regolamento si fa
riferimento al Codice Civile e ad altre norme vigenti in materia.
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